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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ASSOCIAZIONE VENETA O.N.L.U.S.

S T A T U T O

 

DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
E' costituita con sede in Verona l'Associazione di Volontariato denominata
"Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Veneta – O.N.L.U.S.".
L'Associazione é apolitica, aconfessionale, interetnica ed è
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.). Ha sede
presso l'Azienda Ospedaliera di Verona "Borgo Trento" in piazzale Stefani
n. 1, Verona. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

STATUTO
Art. 2
L'organizzazione di volontariato "Lega Italiana Fibrosi Cistica
Associazione Veneta - ONLUS" é disciplinata dal presente statuto, agisce
nei limiti della legge n. 266 del 1991 e successive modifiche e integrazioni
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. E’ costituita da soci che
condividono le finalità dell’organizzazione.

EFFICACIA DELLO STATUTO
Art. 3
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività
dell’organizzazione stessa.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Art. 4
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei soci
regolarmente costituita.

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Art. 5
Lo statuto é interpretato secondo le regole della interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

 

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6
L'Associazione non ha scopo di lucro, ma esclusivamente di solidarietà
assistenziale, sociale, sanitaria, scientifica e culturale.
L'Associazione ha come obiettivi, in ordine di priorità:
1. il sostegno economico del Centro Regionale Fibrosi Cistica di Verona e dei
Centri e Ambulatori di supporto nel Veneto e Trentino Alto Adige dal
Centro stesso accreditati;
2. la promozione di servizi pubblici atti ad assicurare completa assistenza agli
ammalati e alle loro famiglie;
3. il sostegno economico ai malati di F.C. o mucoviscidosi ed ai loro parenti
onde rendere possibile e facilitare la cura dei malati ed assicurare tutti quei
servizi utili al reperimento dei mezzi tecnici occorrenti per la cura della
malattia;
4. la sensibilizzazione di cittadini, enti pubblici, privati, autorità, medici ecc.
sul problema della F.C. o mucoviscidosi;
5. il sostegno economico alla ricerca scientifica per la F.C. e la promozione di
interventi pubblici e privati per lo sviluppo della stessa come base
imprescindibile alla lotta contro questa malattia;
6. la cooperazione con altre associazioni o istituti pubblici o privati per
maturare i cittadini verso una concezione di salute intesa come bene
comune oltre che individuale;
7. l'informazione, la sensibilizzazione e la conoscenza della F.C. o
mucoviscidosi non come evento straordinario e discriminante ma nel
contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e che
nasceranno, e che impegna l'organizzazione sociale sul piano della
prevenzione, assistenza e riabilitazione. L'informazione riguarda la malattia
e non i malati. Sarà curato il massimo rispetto alle esigenze di riservatezza
e di privacy dei singoli e delle famiglie (Dlgs 196/03).
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad
eccezione di quelle direttamente connesse.

 

AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA'
Art. 7
L'Organizzazione di volontariato opera nella Regione Veneto. Essa potrà
operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di
supporto finalizzate agli scopi associativi.

 

SOCI
Art. 8
Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividono le
finalità ed operano attivamente per il raggiungimento delle stesse.
L'ammissione del socio all'organizzazione é deliberata dal Consiglio
Direttivo.

L'ammissione a socio e la permanenza comporta il versamento della quota
annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

DIRITTI
Art. 9
I soci dell’Associazione hanno pari diritti; possono accedere a tutte le
cariche elettive, hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione
secondo quanto previsto dal presente statuto, hanno diritto di informazione
e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle
spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei
limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

DOVERI
Art. 10
I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento
verso gli altri soci e all'esterno dell'organizzazione é animato da spirito di
solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale.

 

ESCLUSIONE, RECESSO
Art. 11
Il socio dell'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto,
può essere escluso dall'organizzazione per gravi motivi.
Il socio potrà sempre recedere dall'Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al
Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
Il recesso può avvenire anche in mancanza di rinnovo della tessera sociale.
I soci che siano receduti e siano stati esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
in caso di morte del socio, nessun diritto spetta agli eredi.

 

GLI ORGANI
Art. 12
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario.

L'Associazione si articola sul territorio attraverso "Comitati Provinciali"
e/o multiprovinciali e si avvale di un comitato di consulenza scientifica e
tecnica.
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle sole
spese vive.

 

ASSEMBLEA
Art. 13
L'Assemblea é composta da tutti i soci dell'Associazione.
L'Assemblea é presieduta da un Presidente nominato dai soci presenti.

 

VALIDITA', CONVOCAZIONE, COMPITI, DELL'ASSEMBLEA
Art. 14
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all'anno dell'anno sociale, mediante affissione nell'albo
dell'Associazione e con idoneo avviso di convocazione contenente la data
della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Trascorsa almeno mezz’ora
dall'ora di prima convocazione senza la presenza del numero legale (metà
+ 1 degli associati), l'Assemblea si ritiene costituita in seconda
convocazione.
L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da
almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile o su
iniziativa del Presidente che sottoscrive gli avvisi di convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in Verona o altra sede in Regione.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione,
sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e sull'approvazione del
bilancio, sulle modifiche dell'atto costitutivo e su tutto quant'altro é a lei
demandato per legge o per Statuto o per decisione del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annua di iscrizione.
Ogni socio può rappresentare un solo altro socio anche se membro del
Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e
le deliberazione in merito alle responsabilità dei Consiglieri.
Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due
scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale é tenuto a cura del Presidente dell'Associazione nella sede
sociale ed ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

 

VOTAZIONI
Art. 15
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con
la presenza di almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione la
deliberazione é valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per
modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione
del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Con la delibera di scioglimento vengono nominati i liquidatori (o il
liquidatore) e vengono determinati i criteri di devoluzione dei beni, fermo
restando che il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto,
secondo direttive date ai liquidatori dalla stessa assemblea, interamente a
scopo di beneficenza e preferibilmente ad altra istituzione pubblica o
privata con finalità analoga.
Ogni socio oltre che sé stesso può rappresentare un solo altro socio, previa
formale delega come da normativa regionale. I voti sono palesi tranne
quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Il Consiglio Direttivo é costituito dai componenti eletti dall'Assemblea
Generale dei soci, da un delegato eletto da ogni Comitato Provinciale e dal
rappresentante del Comitato di Consulenza scientifica e tecnica.
I componenti eletti dall'Assemblea generale, con votazione a scheda
segreta, variano da un minimo di 5 ad un massimo di 7.
Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni di esercizio
finanziario e sono rinnovabili. Al Consiglio Direttivo spetta la definizione
del Regolamento di Attuazione dello statuto.

 

COMPITI
Art.17
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) esecuzione delle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e
straordinarie;
b) compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione per l'attuazione degli scopi e delle finalità per i
quali é stata costituita l'Associazione, ad eccezione di quelli attribuiti
dal presente Statuto all'Assemblea;

c) nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso Enti,
Amministrazioni, ecc. per i quali venisse richiesto;
d) approntamento dei bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio
che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
e) programmazione delle attività dell’anno e degli interventi da
finanziare;
f) stesura ed aggiornamento del Regolamento di Attuazione che
definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze,
l’organizzazione e i processi dell’Associazione.

 

SOSTITUZIONI
Art. 18
In caso di dimissioni e comunque quando venissero a mancare uno o più
membri, questi saranno sostituiti tenendo conto della graduatoria acquisita
nell'assemblea generale. I membri così nominati resteranno in carica fino
alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominare altri
fino alla scadenza del mandato dei membri costituiti. L'appartenenza al
Consiglio cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente
o al Segretario;
b) per decesso;
c) per decadenza, che si verificherà ogniqualvolta un Consigliere non
partecipi a tre riunioni formalmente convocate dal Consiglio senza
che la sua assenza sia giustificata.
La deliberazione deve essere adottata dal Consiglio stesso.

 

CONVOCAZIONE E VOTAZIONE
Art. 19
La convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta, senza alcuna
formalità di rito, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure
quando ne facciano richiesta almeno 5 membri del Consiglio stesso. La
convocazione deve pervenire 15 giorni prima della data fissata e contenere
l’ordine del giorno.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide purché siano presenti la
maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente o un Vice
Presidente. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

 

PRESIDENTE
Art. 20
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente dell'Associazione ed il
Segretario. Il Segretario ha anche le funzioni di tesoriere. Il Presidente a
sua volta nomina il/i vicepresidente/i ed i componenti del Comitato

Esecutivo nel numero che riterrà più opportuno. Tali nomine sono
approvate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione é rappresentata di fronte
a terzi dal suo Presidente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente
viene sostituito dal Vice Presidente. Nell'ambito degli scopi sociali, il
Presidente ha mandato a compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione. Devono considerarsi atti di ordinaria amministrazione
tutti quelli esecutivi, inerenti e necessari alla normale gestione dell’attività
dell'Associazione nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea e dei
deliberati del Consiglio di Amministrazione.

 

IL SEGRETARIO
Art. 21
Il Segretario predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo
dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone
all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea; tiene
aggiornato il libro dei Soci e i libri e documenti contabili; provvede al
disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Comitato
Direttivo. Provvede inoltre alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del
Presidente.
Tiene aggiornati i libri dell'inventario e contabili.

 

COMITATO ESECUTIVO
Art. 21 bis
Il comitato esecutivo ha la responsabilità di gestire le attività ritenute
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio
Direttivo; può esplicare la sua attività attraverso la creazione di
commissioni per ognuna delle quali verrà definito il numero dei
componenti ed il referente.

 

COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA
Art. 22
E' composto dal Direttore del Centro Regionale FC e da almeno:
- 3 medici del Centro Regionale FC;
- 1 Assistente sociale del Centro Regionale FC;
- 1 Psicologo del Centro Regionale FC;
- 3 rappresentanti del personale paramedico del Centro Regionale FC.
Il Comitato ha un suo Rappresentante. Le modalità di nomina dei
componenti del Comitato sono di competenza del Centro Regionale FC. Il
Rappresentante del Comitato o un suo delegato ha diritto di partecipare al
Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Comitato informa periodicamente l'Associazione sulle attività del
Centro Regionale.
Sottopone al Direttivo Regionale, entro la fine dell’anno, i programmi
annuali di sviluppo del Centro, di ricerca scientifica ed ogni altra richiesta
in ordine ad esigenze assistenziali ed organizzative, corredando la
domanda con previsioni di costo ed obiettivi.
Informa l'Associazione sui risultati della Ricerca e sulle modalità di
impiego dei fondi messi a disposizione dall'Associazione a tale scopo.

 

INDICAZIONE DELLE RISORSE
Art. 23
Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

 

I BENI
Art. 24
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti
dall’organizzazione e sono ad essa intestati. I beni mobili di proprietà dei
soci o dei terzi possono essere dati in comodato all’organizzazione stessa,
la quale può anche stipulare contratti di locazione, affitto o diritti d'uso. I
beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell'inventario che
può essere consultato dai Soci.

 

CONTRIBUTI
Art. 25
I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale,
stabilita dal Consiglio Direttivo. I contributi straordinari, elargiti dagli
aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio
Direttivo. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono
considerati "benemeriti".

 

EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI
Art. 26
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio
Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità

statutarie dell'organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati, con
beneficio d'inventario, dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di
essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il Presidente
attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

 

RIMBORSI
Art. 27
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da
convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà
essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il
Presidente dà attuazione alla deliberazione e compie i conseguenti atti
giuridici.

 

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' MARGINALI
Art. 28
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono
inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. Il Consiglio
Direttivo delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il
Presidente dà attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo e compie i
conseguenti atti giuridici.

 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Art. 29
I documenti di bilancio delle organizzazioni di volontariato sono annuali e
decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese
sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.

 

FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO
Art. 30
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è predisposto dal
Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni
delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Il conto consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le
singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
Eventuali rilievi critici relativi a spese o ad entrate sono allegati al bilancio
e sottoposti all’assemblea.

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Art. 31
Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con
la maggioranza dei presenti.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione
quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni
aderente.
Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea dei soci (con voto palese)
e con la maggioranza dei presenti.
Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione
quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni
aderente.

 

DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI
Art. 32
Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti
sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione é
custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
STIPULAZIONE DI CONVENZIONI
Art. 33
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione o da altro
membro da questi specificatamente delegato.

 

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 34
Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della
convenzione.

 

DIPENDENTI
Art. 35
L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti nei limiti
necessari a realizzare gli scopi sociali per il raggiungimento dei quali non
é sufficiente l'attività di volontariato.
I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge
e dal contratto collettivo di lavoro inerente all'attività prevalente prestata. I
dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le
malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

 

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
Art. 36
L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può
giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.I rapporti tra

l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono
disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo devono essere,
a proprie spese, assicurati contro le malattie, infortunio e per la
responsabilità civile verso terzi. L'associazione potrà anche avvalersi di
enti, aziende, cooperative secondo rapporti disciplinati dalle norme di
legge.

 

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI
Art. 37
Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per le malattie, infortunio e
per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e
successivi aggiornamenti.

 

RESPONSABILITA' DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 38
L'organizzazione di volontariato risponde, con i propri beni e le proprie
risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e
dei contratti stipulati.

 

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
Art. 39
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

 

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
Art. 40
L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo
svolgimento delle finalità previste dal presente statuto.

 

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI
Art. 41
L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti
pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, assistenziali, sanitarie,
civili, culturali e di solidarietà.

 

RAPPORTI SPECIFICI
Art. 42
L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di
cooperazione, collaborazione, sostegno con la regione, le Unità Sanitarie
Locali, le strutture sanitarie, i Comuni, altre Associazioni, cooperative,
ecc.

 

COMITATI PROVINCIALI
Art. 43
Sono costituti da un minimo di 3 soci; tali membri sono eletti dai soci
della Provincia relativa nel corso di una assemblea provinciale dei soci
convocata almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.
Il Comitato elegge al suo interno:
- 1 Presidente
- 1 vice-Presidente
- 1 Segretario
- 1 Tesoriere
- 1 delegato al Consiglio Direttivo.
Le cariche possono essere unificate.
Possono costituirsi Comitati in tutte le province del Veneto o di altre
regioni limitrofe, limitatamente per queste ultime alle disponibilità
organizzative dell'Associazione Veneta ed ai rapporti con altre
Associazioni.
I Comitati provinciali vengono istituiti per iniziativa del Consiglio
Direttivo o su richiesta di gruppi di cittadini, con atto istitutivo operato dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione che valuterà la disponibilità dei
gruppi ad aderire allo spirito e al metodo dell'Associazione Veneta. Le
attività dei Comitati sono svolte nel rispetto della politica generale stabilita
dall'Associazione. I membri dei Comitati durano in carica 3 anni e sono
rinnovabili.
I Comitati cooperano alle iniziative generali organizzate e deliberate dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Comitati fanno pervenire al
Consiglio Direttivo regionale le proposte di finanziamento in linea con gli
scopi dell'Associazione elencati nel presente Statuto per l’anno seguente.
Hanno l’obbligo di presentare il bilancio consuntivo e preventivo che
verrà discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
I fondi raccolti con le proprie iniziative di promozione e quelli derivanti
dalle quote sociali, tolte le spese vive di gestione, vanno versati alla sede
centrale dell’Associazione.
Ogni Comitato può impegnare parte dei proventi annuali in iniziative
proprie dirette, previa approvazione delle iniziative che intende
intraprendere da parte del Consiglio Direttivo.
Ogni Comitato può gestire un conto corrente bancario o postale a nome
dell’Associazione su delega del Presidente Regionale dell’Associazione
previa approvazione del Consiglio Direttivo.
I Comitati convocano, almeno una volta all'anno nelle proprie sedi,
un'Assemblea Provinciale dei Soci per renderli edotti dell'attività svolta,

per raccogliere indicazioni per nuove iniziative e per l'approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo del Comitato stesso.
Ogni Comitato ha facoltà di trattenere un fondo cassa non superiore al
30% del proprio ultimo bilancio consuntivo.

 

REGOLAMENTI
Art. 44
La concreta organizzazione ed il funzionamento dei servizi ed attività
nelle varie aree di intervento potrà essere oggetto di specifici regolamenti
interni da approvarsi dal Consiglio Direttivo.
Questi regolamenti possono determinare specifiche norme e regole per
accedere ai vari servizi offerti dall'Associazione.

 

CONTROVERSIE
Art. 45
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione
o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da
nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura.

 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46
Per quanto non é previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e
ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.